Occupazione senza titolo

In caso di occupazione senza titolo il Comune diffida l’occupante, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (che costituisce avvio del procedimento e contestuale atto preliminare al decreto di rilascio), a rilasciare l’alloggio entro 15 giorni, assegnando lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti.


Nel caso di mancata restituzione, la procedura amministrativa prevede l’intimazione a rilasciare l’alloggio nel termine di 30 giorni dalla notifica, trascorsi inutilmente i quali verrà dato seguito alla fase esecutiva dello sfratto.
Ai sensi della Legge Regionale del 6 agosto 1999 n. 12 art. 15 commi 2 - 3/bis, chiunque occupi un alloggio di E.R.P. senza titolo è punito con la sanzione amministrativa da 45 mila a 65 mila euro ridotta dell’80 per cento qualora la riconsegna dell’alloggio all’Ente gestore avvenga entro 60 giorni dalla richiesta di riconsegna dell’Ente stesso.


L’occupante è tenuto, altresì, dal momento dell’occupazione e fino all’effettivo rilascio dell’alloggio, al pagamento di una indennità pari al canone più elevato e determinato ai sensi della L.R. 12/99 art. 7 comma 3 lettera c). Sarà, inoltre, escluso da ogni futura assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa o comunque fruenti di contributi dello Stato o di Enti Pubblici, nonché da altre provvidenze disposte dalla Regione Lazio o dai Comuni a sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione.


Infine, trattandosi di reato, il Comune è tenuto a procedere alla presentazione di denuncia-querela nei confronti dell’occupante senza titolo ai sensi dell’art. 633 del Codice penale(*) 


Nota (*) Art. 633 C.P. (Invasione di terreno o edifici): «Chiunque invade terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103,29 a 1.032,91. Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.»