Diritto al voto degli elettori non deambulanti

L’art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, stabilisce che gli elettori non deambulanti, se iscritti a votare presso un seggio elettorale non accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il loro diritto di voto in un’altra sezione del Comune, appositamente attrezzata e che sia ubicata in stabile privo di barriere architettoniche (consultare l’elenco delle sezioni elettorali del Comune).


La sezione scelta dall’elettore non deambulante deve appartenere al medesimo collegio nel quale è compresa la sezione nelle cui liste l’elettore è iscritto per quanto riguarda le elezioni provinciali o politiche.
Per tutte le altre consultazioni elettorali, l’elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.
Il disabile deve esibire al presidente del seggio prescelto, unitamente alla tessera elettorale personale, un’attestazione medica rilasciata dai medici della A.S.L., anche in precedenza o per altri scopi, dalla quale risulti “l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione”.


Documento idoneo a tale prova è anche la patente di guida speciale, che potrà essere prodotta in copia autentica rilasciata a tal fine senza il pagamento di alcun diritto.
Le attestazioni mediche di cui sopra sono rilasciate gratuitamente e sono allegate al verbale dell’ufficio elettorale di sezione.
A tal fine le aziende sanitarie locali predispongono, in occasione di consultazioni, un apposito servizio per il rilascio delle attestazioni della condizione di non deambulante.
Il Comune organizza, altresì, un servizio di trasporto per facilitare ai disabili il raggiungimento del seggio elettorale.