Regione Lazio
Accedi all'area personale

Edilizia residenziale pubblica (erp)

Questa sezione è dedicata ad un alloggio di Edilizia residenziale pubblica (Erp), cioè un alloggio costruito con sovvenzioni pubbliche in modo da poter essere dato in affitto a canoni più bassi rispetto ai canoni di mercato.

Descrizione

Questa sezione è dedicata ad un alloggio di Edilizia residenziale pubblica (Erp), cioè un alloggio costruito con sovvenzioni pubbliche in modo da poter essere dato in affitto a canoni più bassi rispetto ai canoni di mercato.

Tipologia

Modulistica
Documento di programmazione e rendicontazione

Formati disponibili

pdf

Licenza d'uso

Pubblico dominio

Ufficio responsabile

Gestione Immobili ad Uso Abitativo

Informazioni e contatti dell'ufficio

Leggi altro }

Documenti

Ulteriori informazioni

Descrizione aggiuntiva

Questa sezione è dedicata a quanti abitano – o vorrebbero abitare – in un alloggio di Edilizia residenziale pubblica (Erp), cioè un alloggio costruito con sovvenzioni pubbliche in modo da poter essere dato in affitto a canoni più bassi rispetto ai canoni di mercato. I requisiti per ottenere e mantenere l’assegnazione di un alloggio di Erp sono stabiliti dalla legge regionale 6 agosto 1999 n. 12 e dal Regolamento Regionale 20 settembre 2000 n. 2. Per alloggi di proprietà comunale: Le procedure di assegnazione (bandi, graduatorie, assegnazione), la gestione e la manutenzione degli alloggi sono di competenza comunale. Per alloggi di proprietà ATER Provincia di Roma siti nel Comune di Monterotondo: le procedure di assegnazione (bandi, graduatorie, assegnazione) sono di competenza comunale, mentre la gestione degli alloggi e la manutenzione sono di competenza ATER Provincia di Roma.

Occupazione senza titolo

La voltura del contratto di locazione va richiesta in caso di abbandono dell’alloggio o decesso dell’assegnatario o a seguito di separazione tra i coniugi.
In caso di abbandono dell’alloggio o decesso dell’assegnatario possono ottenere il subentro nella titolarità dell’assegnazione, quindi chiedere la voltura del contratto, solo coloro i quali già risultano regolarmente presenti nel nucleo familiare, cioè registrati come tali nella domanda di assegnazione (vedi “I requisiti”) o inseriti nel nucleo successivamente, nei casi previsti dalla legge: matrimonio o convivenza more-uxorio, nascita di figli, adozione di minori, rientro nell’alloggio del coniuge o di un figlio, ricongiungimento familiare per cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, ottenuto in conformità alla normativa statale vigente.
Chi, pur convivendo o essendo un “familiare” (nel comune significato del termine) non è regolarmente registrato come tale ai fini della normativa dell’Edilizia residenziale pubblica, non ha diritto a subentrare all’assegnatario.
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, il Comune provvede all’eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.
In caso di cessazione della convivenza more-uxorio, il genitore cui sia stata giudizialmente affidata la prole, qualora non assegnatario, subentra nell’assegnazione dell’alloggio e ha diritto a ottenere la voltura del contratto di locazione da parte del Comune.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente dalla persona avente titolo per subentrare nell’assegnazione e viene accolta solo a condizione che la verifica del possesso dei requisiti per la permanenza in un alloggio di E.R.P. abbia esito positivo.
In caso negativo viene data comunicazione del non accoglimento della richiesta di volturazione, con indicazione puntuale delle motivazioni.
Documenti necessari:
domanda dell’avente titolo al subentro sul modulo richiesta_voltura_contratto predisposto dal Comune.
La domanda deve essere, a seconda dei casi, completata con i seguenti documenti:
copia della sentenza omologata di separazione dei coniugi;
comunicazione di abbandono dell’alloggio da parte dell’assegnatario (redatta sul modulo comunicazione_abbandono_alloggio predisposto dal Comune).
In caso di occupazione senza titolo il Comune diffida l’occupante, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (che costituisce avvio del procedimento e contestuale atto preliminare al decreto di rilascio), a rilasciare l’alloggio entro 15 giorni, assegnando lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti.
Nel caso di mancata restituzione, la procedura amministrativa prevede l’intimazione a rilasciare l’alloggio nel termine di 30 giorni dalla notifica, trascorsi inutilmente i quali verrà dato seguito alla fase esecutiva dello sfratto.
Ai sensi della Legge Regionale del 6 agosto 1999 n. 12 art. 15 commi 2 - 3/bis, chiunque occupi un alloggio di E.R.P. senza titolo è punito con la sanzione amministrativa da 45 mila a 65 mila euro ridotta dell’80 per cento qualora la riconsegna dell’alloggio all’Ente gestore avvenga entro 60 giorni dalla richiesta di riconsegna dell’Ente stesso.
L’occupante è tenuto, altresì, dal momento dell’occupazione e fino all’effettivo rilascio dell’alloggio, al pagamento di una indennità pari al canone più elevato e determinato ai sensi della L.R. 12/99 art. 7 comma 3 lettera c). Sarà, inoltre, escluso da ogni futura assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa o comunque fruenti di contributi dello Stato o di Enti Pubblici, nonché da altre provvidenze disposte dalla Regione Lazio o dai Comuni a sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione.
Infine, trattandosi di reato, il Comune è tenuto a procedere alla presentazione di denuncia-querela nei confronti dell’occupante senza titolo ai sensi dell’art. 633 del Codice penale(*)
 

Nota (*) Art. 633 C.P. (Invasione di terreno o edifici): «Chiunque invade terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103,29 a 1.032,91. Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.»

L’ospitalità temporanea

Nei casi di documentata necessità di assistenza domiciliare anche nelle ore notturne, il Comune può autorizzare la presenza temporanea nell’alloggio di E.R.P. di soggetti terzi, estranei al nucleo familiare assegnatario, al fine di assicurare l’assistenza all’assegnatario o ad altri componenti del nucleo familiare. L’assegnatario presenta al Comune istanza di autorizzazione (utilizzando l’apposito modulo richiesta_ospitalità__temporanea), producendo la documentazione comprovante la necessità di assistenza, anche notturna, e l’eventuale contratto di lavoro dell’assistente. L’ospitalità temporanea ai fini di assistenza può essere autorizzata per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro. L’assistente familiare non fissa neppure temporaneamente la propria residenza effettiva e/o anagrafica nell’alloggio di E.R.P.

Scambio consensuale alloggi di e.r.p.

Per soddisfare le richieste di cambio alloggio pervenute, in attesa della predisposizione del bando di mobilità, il Comune di Monterotondo ha predisposto con deliberazione di Giunta Comunale n. del. la possibilità di consentire scambi consensuali di alloggi attraverso le modalità in essa indicate.
E’ possibile che gli assegnatari di due o più alloggi gestiti dal Comune o dall’ATER si scambino reciprocamente l’alloggio. Si tratta di uno scambio consensuale, cioè concordato tra gli assegnatari. Occorre l’autorizzazione del Comune e, nel caso di scambio con alloggi ATER, anche quella dell’ATER competente territorialmente.
L’autorizzazione allo scambio consensuale  può essere richiesta con apposita istanza (modulo richiesta_cambio_alloggio) e viene concessa previa verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza in un alloggio di E.R.P. e dell’assenza di elementi ostativi al cambio, come ad esempio la morosità.

Mobilita’ negli alloggi di e.r.p.

La normativa vigente prevede che, al fine di evitare situazioni di sottoutilizzo e sovraffollamento degli alloggi o comunque di disagio abitativo, i Comuni possano predisporre biennalmente un programma di mobilità degli assegnatari. Tale programma dovrebbe effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l’utilizzazione di quelli che si sono resi disponibili, ovvero destinandovi una parte di quelli di nuova assegnazione.
La norma prevede che il programma di mobilità venga stilato sulla base della graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità, risultante da bandi appositi, tuttavia ad oggi il Comune di Monterotondo non ha ancora emanato tale bando. (Regolamento Regionale 20 settembre 2000 n. 2 art. 22)

Revisione canone di locazione

L’assegnatario può presentare istanza per la revisione del canone di locazione nei casi in cui la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare sia variata rispetto a quella dichiarata nell'ultimo censimento comunale.
Ai sensi dell’art. 50, comma 2 quinquies, L.R. 27/2006, la variazione del canone ha effetto immediato solo nei casi in cui la variazione del reddito in diminuzione sia causata da:
Decesso dell’assegnatario o dei componenti il nucleo familiare concorrenti alla determinazione del reddito originario;
Licenziamento o immissione nelle liste di mobilità e accertato stato di disoccupazione dell’assegnatario o dei componenti del nucleo familiare che concorrono alla determinazione del reddito;
Sospensione del lavoro e fruizione della cassa integrazione guadagni dell’assegnatario o dei componenti del nucleo familiare che concorrono alla determinazione del reddito;
L’assegnatario può richiedere al Comune la revisione del canone di locazione, utilizzando il modulo appositamente predisposto. (modulo rev.canone.dimin.reddito)
Qualora la modificazione della situazione reddituale del nucleo familiare sia accertata dal Comune, l’eventuale variazione del canone di locazione avrà effetto dal mese di gennaio dell’anno successivo. Se l’assegnatario ha subito una diminuzione di reddito l’anno precedente a quello in cui ha effettuato la richiesta di revisione canone e la diminuzione del reddito sia tale da modificare la collocazione nella fascia di reddito inferiore, tale variazione decorre dal mese di gennaio  in cui è pervenuta la suddetta richiesta.
Nel caso in cui sia stato applicato per un determinato periodo il canone massimo per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, è facoltà del Comune, in caso di documentata situazione di disoccupazione o grave malattia dell’assegnatario, anche con riferimento al nucleo familiare, ricalcolare retroattivamente il canone sulla base dell’effettiva capacità reddituale del nucleo stesso.
Anche le variazioni in aumento della situazione reddituale e patrimoniale devono essere comunicate al Comune.

Voltura del contratto di locazione

La voltura del contratto di locazione va richiesta in caso di abbandono dell’alloggio o decesso dell’assegnatario o a seguito di separazione tra i coniugi.
In caso di abbandono dell’alloggio o decesso dell’assegnatario possono ottenere il subentro nella titolarità dell’assegnazione, quindi chiedere la voltura del contratto, solo coloro i quali già risultano regolarmente presenti nel nucleo familiare, cioè registrati come tali nella domanda di assegnazione (vedi “I requisiti”) o inseriti nel nucleo successivamente, nei casi previsti dalla legge: matrimonio o convivenza more-uxorio, nascita di figli, adozione di minori, rientro nell’alloggio del coniuge o di un figlio, ricongiungimento familiare per cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, ottenuto in conformità alla normativa statale vigente.
Chi, pur convivendo o essendo un “familiare” (nel comune significato del termine) non è regolarmente registrato come tale ai fini della normativa dell’Edilizia residenziale pubblica, non ha diritto a subentrare all’assegnatario.
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, il Comune provvede all’eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.
In caso di cessazione della convivenza more-uxorio, il genitore cui sia stata giudizialmente affidata la prole, qualora non assegnatario, subentra nell’assegnazione dell’alloggio e ha diritto a ottenere la voltura del contratto di locazione da parte del Comune.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente dalla persona avente titolo per subentrare nell’assegnazione e viene accolta solo a condizione che la verifica del possesso dei requisiti per la permanenza in un alloggio di E.R.P. abbia esito positivo.
In caso negativo viene data comunicazione del non accoglimento della richiesta di volturazione, con indicazione puntuale delle motivazioni.
Documenti necessari:
domanda dell’avente titolo al subentro sul modulo richiesta_voltura_contratto predisposto dal Comune.
La domanda deve essere, a seconda dei casi, completata con i seguenti documenti:
copia della sentenza omologata di separazione dei coniugi;
comunicazione di abbandono dell’alloggio da parte dell’assegnatario (redatta sul modulo comunicazione_abbandono_alloggio predisposto dal Comune).
 

Ampliamento del nucleo familiare

L’ampliamento del nucleo familiare, cioè l’inserimento di altre persone nel nucleo familiare dell’assegnatario, può essere richiesto dall’assegnatario presentando domanda al Comune di residenza
E’ disciplinato dalla Legge Regionale 6 Agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” art. 12 “Subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare”, comma 4, sotto indicato.

L'ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi:

  • matrimonio dell'assegnatario;
  • convivenza more uxorio dell'assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di legge;
  • accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
  • affidamento di minori;
  • rientro dei figli, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza.

L’ampliamento del nucleo familiare comporta che le persone incluse possano subentrare nell’assegnazione dell’alloggio, cioè restare a pieno titolo anche nel caso che l’assegnatario muoia o abbandoni l’alloggio.
L’accoglimento da parte del Comune della domanda di ampliamento è subordinato alla verifica che l’inclusione di nuovi componenti non comporti la perdita dei requisiti per la permanenza in un alloggio di Edilizia residenziale pubblica. Dell’esito di tale verifica viene data comunicazione anche all’assegnatario.
L’applicazione del nuovo canone, comprensivo cioè anche dei redditi dei nuovi componenti, decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, se autorizzata dal Comune.
Documenti necessari:
domanda dell’assegnatario sul modulo richiesta_ampliamento_nucleo predisposto dal Comune.

Censimento anagrafico-reddituale

l Comune ha fra le proprie competenze anche quella di verificare, almeno ogni due anni, il possesso dei requisiti, da parte di nuclei assegnatari, per la permanenza negli alloggi di E.R.P. (Regolamento Regionale 20 settembre 2000 n. 2  art. 14, comma 2)

A tale scopo si richiede a tutti gli assegnatari di compilare un’ ATTESTAZIONE DI PERMANENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI PER IL MANTENIMENTO DELL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA rilasciata ai sensi dell’art.47 del DPR n.445/2000, nella quale venga dichiarato il reddito di ogni componente il nucleo, quali persone siano nell'alloggio al momento dell'autodichiarazione e il possesso, da parte di tutte le persone regolarmente presenti, dei requisiti di cui all’art. 11 della legge regionale n.12/1999.

Sulla base di quanto dichiarato vengono determinati, dal gennaio dell’anno successivo, i nuovi canoni di locazione e avviate eventuali procedure di decadenza.

Dichiarazioni mendaci sia per quanto riguarda il reddito sia per quanto riguarda le persone residenti formalmente o di fatto nell’alloggio, comportano la denuncia alle autorità competenti.

Nel caso di mancata presentazione della autodichiarazione o nel caso la stessa sia incompleta o errata, l’assegnatario verrà diffidato a sanare la situazione e in caso contrario verrà applicato il canone massimo a decorrere dal gennaio successivo e verrà avviato il procedimento di decadenza.

Assegnazione – consegna alloggio e sottoscrizione contratto

Sulla base della graduatoria, i Comuni assegnano gli alloggi disponibili agli aventi diritto, tenendo conto del rapporto tra la composizione del nucleo familiare richiedente e la superficie dell’alloggio.
Gli assegnatari vengono convocati dal Comune per la sottoscrizione del contratto di locazione dell’alloggio, in occasione della quale dovranno essere muniti di marche da bollo nella misura comunicata dal Servizio competente e del contante necessario al versamento delle spese contrattuali. Il contratto sarà redatto in triplice copia: una per l’assegnatario, una per l’Agenzia delle Entrate e una per il Comune.
Il giorno della consegna, gli assegnatari vengono condotti da un impiegato del Comune a prendere visione dell’alloggio loro assegnato: in questa occasione viene sottoscritto dalle parti il verbale di consegna. L’assegnatario può chiedere che nello stesso verbale siano annotate eventuali anomalie rilevate in occasione della visita.
Il canone di locazione decorre dal mese successivo a quello della stipula del contratto di locazione.

Requisiti per l’accesso agli alloggi di e.r.p.

I requisiti per l’accesso agli alloggi di Edilizia residenziale pubblica soggetti alla Legge Regionale 6 Agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” sono stabiliti dalla legge stessa e dalle modifiche e integrazioni successive. Essi sono indicati nell’art. 11“Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa” sotto riportato.
I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono i seguenti:cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo comune;

mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1;assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità.

Ultima modifica: venerdì, 03 gennaio 2025

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio !

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri