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AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E PROCEDURE
I moduli indicati nelle diverse procedure paesaggistiche potranno essere scaricati dal sito della Regione Lazio, area autorizzazione paesaggistica. Tuttavia, per agevolare la ricerca, la modulistica citata è stata catalogata in base alla procedura paesaggistica da presentare, compressa in formato zip e riportata in fondo alla pagina corrente. Basterà seguire il numero della procedura che interessa e scaricare la cartella corrispondente nel proprio PC.
La competenza in ambito di protezione dei beni Paesaggistici e dei beni culturali è in capo alla Regione Lazio, quest’ultima può sub-delegare i comuni, previo verifica del possedimento dei requisiti e della competenza amministrativa necessari, all’esercizio delle funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi degli artt.146-159 del D.Lgs. 42/04. Il comune di Monterotondo è inserito nell’elenco dei comuni in possesso dei requisiti necessari per il mantenimento della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica dal 1° gennaio 2010 - art. 146 e 159 del D. Lgs n. 42/2004, di cui alla determinazione n. B6832 del 28.12.2009 della Regione Lazio e successiva D.G.R. n. G16213 del 12.12.2018 di aggiornamento dei requisiti.
Qualora un soggetto proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene, voglia intervenire su un immobile o un’area tutelati dal punto di vista paesaggistico, dovrà necessariamente richiedere l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 co. 2 del d.lgs. 42/2004.
L'autorizzazione paesaggistica, introdotta con il D.Lgs. 42 del 22.01.2004 “codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 137 del 06.07.2002” costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, è efficace per un periodo di cinque anni, a decorrere dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.
L’autorizzazione paesaggistica non può essere richiesta a sanatoria per interventi già realizzati. La legislazione ammette due diversi procedimenti di richiesta per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica, da richiedere in modalità ordinaria o semplificata, in funzione dell’entità dell’intervento che si intende realizzare.
Le norme regolamentanti le procedure di autorizzazione paesaggistica, cosi come disciplinata ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04, sono:
- Procedura di autorizzazione paesaggistica ordinaria: L.R. n. 8 del 22.06.2012 “Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13, degli articoli 1,2,3,4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 e dei commi 6,7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24”;
- Procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata: D.P.R. n. 31 del 13.02.2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”
Il Decreto del Presidente della Repubblica n.31/17, si compone oltre che della parte normativa, di due allegati, “Allegato A: interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica” e “Allegato B: elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato”.