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Procedura autorizzazione paesaggistica semplificata

di cui al D.P.R. 31/17 (MOD_01B_TRASMISSIONE, MOD_02SEM_PROCEDURA_SEMPLIFICATA)

Descrizione

di cui al D.P.R. 31/17 (MOD_01B_TRASMISSIONE, MOD_02SEM_PROCEDURA_SEMPLIFICATA)

Tipologia

Modulistica

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Ufficio responsabile

Pianificazione Urbanistica e Ambiente

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Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, elencati nell’Allegato B (art. 3 D.P.R. 31/2017).

Sono altresì assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell’articolo 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute (art. 7 D.P.R. 31/2017).

Il richiedente presenta al S.U.E. comunale apposita istanza secondo il modello Mod.02SEM di cui all’Allegato “C” del D.P.R. 31/2017, corredata dalla necessaria documentazione progettuale e dalla relazione paesaggistica semplificata, di cui all’Allegato “D” del D.P.R. 31/2017, redatta da un tecnico abilitato. Alla richiesta dovranno essere allegati, oltre alla documentazione richiesta nel modulo stesso, l’assolvimento digitale della marca da ballo da Euro 16.00 ed il pagamento per i diritti di segreteria pari ad euro 125.00, da eseguirsi secondo le modalità previste dall’Amministrazione Comunale.

Nel solo caso in cui il Comune territorialmente competente non sia dotato di delega paesaggistica e l’autorizzazione paesaggistica sia l’unico atto di assenso da acquisire, il S.U.E. trasmette alla Regione l’istanza e la documentazione a corredo (utilizzando il modulo di trasmissione Mod.01A), esclusivamente in formato digitale all’indirizzo pec: aut.paesaggistica@regione.lazio.legalmail.it.

La Regione, o nel caso il comune sub-delegato, dopo aver verificato preliminarmente se l’intervento rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 149 del Codice e all’Allegato “A” del D.P.R. 31/2017, esamina l’istanza, la documentazione e la relazione paesaggistica semplificata relative all’intervento, verificandone la completezza.

Se la documentazione risulta incompleta, vengono richieste integrazioni entro il termine di 10 giorni.Qualora il richiedente non provveda a completare la documentazione nei termini, la domanda è dichiarata improcedibile ed archiviata.

Una volta verificata la completezza della domanda, la Regione, o nel caso il comune sub-delegato, procede all’esame della richiesta.

Se la valutazione è negativa ne dà immediata comunicazione al richiedente ai sensi dell’art. 10bis della L.241/1990, comunicando contestualmente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento.

L’interessato, entro 15 giorni può presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove persistano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, la Regione, o nel caso il comune sub-delegato, entro 20 giorni rigetta motivatamente l’istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente.

Se la valutazione è positiva, l’amministrazione procede entro 30 giorni all’invio alla Soprintendenza di una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso.

Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, alla Regione, o nel caso al comune sub-delegato, che adotta il provvedimento conclusivo nei 10 giorni successivi.

Se la valutazione del Soprintendente è negativa, il Soprintendente ne dà immediata comunicazione al richiedente ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990, comunicando contestualmente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento, a meno che l’intervento risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastante con le prescrizioni d’uso eventualmente presenti, dandone idonea ed adeguata motivazione.

L’interessato, entro 15 giorni può presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di 20 giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione alla Regione, o nel caso al comune sub-delegato.

In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Regione, o nel caso il comune sub-delegato,  provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Ultima modifica: mercoledì, 11 dicembre 2024

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