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Procedura autorizzazione paesaggistica ordinaria

di cui alla L.R. 8/12

Descrizione

di cui alla L.R. 8/12

Tipologia

Modulistica

Formati disponibili

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Pubblico dominio

Ufficio responsabile

Pianificazione Urbanistica e Ambiente

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Il richiedente presenta al SUE comunale apposita istanza, corredata dalla necessaria documentazione progettuale e dalla relazione paesaggistica, redatta da un tecnico abilitato secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 12 dicembre 2005, utilizzando il modello Mod.02ORD, reperibile dal sito della Regione Lazio ed unificato per tutti i comuni della Regione.

 

Alla richiesta dovranno essere allegati, oltre alla documentazione richiesta nel modulo stesso, l’assolvimento digitale della marca da ballo da Euro 16.00 ed il pagamento per i diritti di segreteria pari ad euro 125.00, da eseguirsi secondo le modalità previste dall’Amministrazione Comunale.

 

Nel caso in cui l’autorizzazione paesaggistica sia l’unico atto di assenso da acquisire in procedura ordinaria, e sussista la competenza regionale in quanto il comune è sprovvisto di delega oppure, se ne è dotato, non ricorre nessuna delle ipotesi di cui alla l.r. 8/2012, l’istanza e la relativa documentazione sono trasmesse esclusivamente via pec dal S.U.E. alla Regione all’indirizzo: aut.paesaggistica@regione.lazio.legalmail.it (utilizzando il modulo di trasmissione Mod.01A).

 

La Regione, o nel caso il comune sub-delegato, dopo aver verificato preliminarmente se l’intervento rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 149 del Codice e all’Allegato “A” del D.P.R. 31/2017, esamina l’istanza, la documentazione e la relazione paesaggistica relative all’intervento, verificandone la completezza.

 

Se la documentazione risulta incompleta, vengono richieste integrazioni entro il termine di 30 giorni. Qualora il richiedente non provveda a completare la documentazione nei termini, la domanda è dichiarata improcedibile ed archiviata.

 

Una volta verificata la completezza della domanda, la Regione o nel caso il comune sub-delegato, provvede entro 40 giorni alla trasmissione di tale documentazione alla Soprintendenza, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa e con una proposta di provvedimento, nonché dando comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente.

 

Il Soprintendente, ricevuta la documentazione, esprime sulla richiesta il proprio parere vincolante, comunicandolo all’amministrazione entro i 45 giorni successivi alla ricezione degli atti.

 

In caso di parere positivo della Soprintendenza, entro 20 giorni la Regione provvede in conformità con il provvedimento conclusivo.

 

In caso di parere negativo, il Soprintendente comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990. La Regione o nel caso il comune sub-delegato, provvede in conformità entro 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente.

 

Decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione, intendendo il silenzio quale tacita condivisione da parte della Soprintendenza della proposta di provvedimento regionale.

 

Nel caso di proposta negativa di provvedimento, l’amministrazione competente comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990.

Ultima modifica: mercoledì, 11 dicembre 2024

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