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Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.lgs 42/2004, ha introdotto all’art. 146, comma 4, il divieto di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di trasformazione degli immobili o delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico.
In generale (art. 167, comma 1) è stabilito l’obbligo della rimessione in pristino per “opere” eseguite in assenza/difformità da autorizzazione paesaggistica.
Tuttavia è previsto (art. 167, comma 4) che possa essere accertata la compatibilità paesaggistica di tali opere esclusivamente nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
A tal proposito il “Protocollo d’Intesa siglato il 18/12/2007 tra Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio, all’art. 3” ha specificato e dettagliato i termini indicati dall’art. 167 c.4,lettera a) del Codice come segue:
per “lavori” si intendono “gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all’utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purché gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti e adottati”;
per “superfici utili” si intende “qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione”. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato stesso”;
per “volumi” si intende “qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d’uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici”.
Interventi non assoggettati ad accertamento di compatibilità paesaggistica:
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” sono stati individuati gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, elencati nell’Allegato A.
La Circolare applicativa n. 42 del 21.07.2017 della Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT ha chiarito che tali interventi “irrilevanti”, anche se eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 31/2017, non sono soggetti ad accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. 42/2004 e per essi non è applicabile il regime sanzionatorio previsto.
Delega dell’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 del d.lgs. 42/2004:
Con l’entrata in vigore della Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione” (pubblicata su BURL n. 17 - Supplemento n. 2 del 27/02/2020) è stata modificata la L.R. 22 Giugno 2012, n. 8 allo scopo di coordinare, razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi di accertamento della compatibilità paesaggistica, estendendo gli interventi per i quali è delegato ai Comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 co. 6 del D.Lgs. 42/2004.
In particolare all’art. 1 (Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio) è stato introdotto:
Il comma 1 bis - È, altresì, delegato ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 del d.lgs. 42/2004. Gli importi derivanti dalla sanzione pecuniaria a carico del trasgressore, prevista dall’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004, sono introitati dai comuni e destinati nella misura non inferiore al 25 per cento a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico.
Pertanto, a partire dal 28 febbraio 2020, le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004 devono essere presentate ai Comuni dotati di delega paesaggistica.
Restano di competenza della Regione Lazio i procedimenti non ancora conclusi relativi ad istanze presentate fino al 27 febbraio 2020 e quelli relative ad istanze ricadenti nel territorio dei Comuni NON dotati di delega paesaggistica. Ricordiamo che il comune di Monterotondo è inserito nell’elenco dei comuni in possesso dei requisiti necessari per il mantenimento della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica dal 1° gennaio 2010 - art. 146 e 159 del D. Lgs n. 42/2004, di cui alla determinazione n. B6832 del 28.12.2009 della Regione Lazio e successiva D.G.R. n. G16213 del 12.12.2018 di aggiornamento dei requisiti.
Le istanze erroneamente ricevute dalla Regione Lazio saranno trasmesse ai Comuni per il seguito di competenza.
Procedura (art. 4 del Protocollo d’Intesa):
La procedura per l’accertamento di compatibilità paesaggistica (cfr. art. 167, comma 5 ed art. 4 del Protocollo d’Intesa) prevede che, a fronte di una specifica istanza del richiedente corredata dalla documentazione necessaria, la procedura si concluda entro 180 giorni.
La Regione o l’Ente delegato valuta l’ammissibilità delle domande, ne verifica i requisiti formali e procede al controllo del corredo documentale.
Gli interventi ammessi devono essere conformi agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, ivi inclusa la specifica disciplina eventualmente contenuta nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all’art. 140, comma 2, del Codice.
Se l’accertamento di compatibilità paesaggistica è richiesto per fattispecie diverse da quelle elencate all’art. 167 co. 4 lettere a), b) e c), la domanda è dichiarata inammissibile con provvedimento che viene comunicato al richiedente e contestualmente alla competente Autorità Giudiziaria.
Se la documentazione risulta incompleta, vengono richieste integrazioni entro il termine di 90 giorni. Qualora il richiedente non provveda a completare la documentazione nei termini, la domanda è dichiarata improcedibile ed archiviata, con provvedimento che viene comunicato al richiedente stesso e contestualmente alla competente Autorità Giudiziaria.
Le domande ammissibili e complete della documentazione richiesta, conformi paesaggisticamente, sono inoltrate alla Soprintendenza competente per territorio, unitamente ad una relazione istruttoria e ad una proposta di provvedimento.
La Soprintendenza esprime parere vincolante sulla compatibilità paesaggistica entro il termine perentorio di 90 giorni, comunicandolo alla Regione o all’Ente delegato.
Se il parere della Soprintendenza è favorevole, la Regione o l’Ente delegato comunica all’interessato l’accertata compatibilità paesaggistica dei lavori effettuati ed irroga la sanzione pecuniaria.
Se il parere della Soprintendenza è negativo, la Regione o l’Ente delegato comunica al richiedente l’esito negativo del procedimento e contestualmente ne dà notizia all’Autorità Giudiziaria.
Se la Soprintendenza non esprime alcun parere nel termine di 90 giorni, il parere si intende favorevolmente acquisito ai sensi dell’art. 17bis della L. 241/1990 (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche).
A seguito dell’avvenuto pagamento della sanzione, la Regione o l’Ente delegato emette il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, che viene comunicato all’interessato, e alla Soprintendenza. La medesima comunicazione è inviata all’Autorità Giudiziaria competente, qualora la Regione o l’ente delegato abbia notizia di un procedimento penale in atto per i medesimi lavori.
Nel caso di accertamento negativo si applica la rimessione in pristino.
Domanda e corredo documentale (art. 5 del Protocollo d’Intesa):
L’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica deve essere presentata secondo il modello di cui all’Allegato 1 del Protocollo d’Intesa e deve essere corredata di tutta la documentazione elencata (Allegato 2). La modulistica è reperibile dal sito della Regione Lazio ed unificata per tutti i comuni della Regione. Alla richiesta dovranno essere allegati, oltre alla documentazione richiesta nel modulo stesso, l’assolvimento digitale della marca da ballo da Euro 16.00 ed il pagamento per i diritti di segreteria pari ad euro 125.00, da eseguirsi secondo le modalità previste dall’Amministrazione Comunale.
L’istanza e tutta la documentazione allegata devono essere presentate OBBLIGATORIAMENTE in formato digitale all’indirizzo pec della Regione (aut.paesaggistica@regione.lazio.legalmail.it) seguendo le linee guida indicate nella pagina “TRASMISSIONE PRATICHE VIA PEC”, o all’indirizzo pec dell’Ente delegato.
Solo nel caso previsto dal comma 4 lettera b) dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004, ovvero per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, la documentazione richiesta è ridotta ai soli elementi di seguito indicati e non occorre fare riferimento all’allegato 2:
1. indirizzo pec (OBBLIGATORIO);
2. documentazione fotografica con vista di dettaglio dell’area di intervento e una vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito;
3. autorizzazione paesaggistica con indicazione di eventuale mutamento della proprietà, del possessore o del detentore;
4. relazione tecnica asseverata che descriva sinteticamente la difformità rispetto all’autorizzazione;
5. autocertificazione del proprietario in merito all’esistenza o meno di richiesta di sanatoria ai sensi della l. 326/04;
6. autodichiarazione sull’esistenza o inesistenza di procedimenti penali in corso in merito all’abuso in questione.
Sanzione pecuniaria (art. 6 del Protocollo d’Intesa):
La sanzione pecuniaria è equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito. Il “danno arrecato” è determinato calcolando la somma che risulterebbe necessaria per la rimessione in pristino delle opere eseguite. Tale somma è determinata secondo la "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio", attualmente vigente, approvata con D.G.R. n. 412 del 6 agosto 2012.
Il “profitto conseguito” è determinato in base all’incremento del valore dell’immobile calcolato secondo i criteri dell’I.C.I risultante dalle trasformazioni conseguenti ai lavori eseguiti. A tal fine il richiedente produce la documentazione attestante l’avvenuta variazione della rendita catastale, supportata da una simulazione DOCFA riferita allo stato autorizzato e allo stato di fatto.
In ogni caso la sanzione minima è stabilita in euro 2.000,00 (duemila/00) e la sanzione massima non può superare il decuplo del minimo, pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00).
Ordine cronologico per l’esame delle domande presentate alla Regione o al comune sub-delegato:
Nel rispetto dell’art. 77, punto 3, del Regolamento Regionale n. 1/2002, i procedimenti ad istanza di parte seguono l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Su richiesta, può essere concessa una deroga all’ordine cronologico solamente in eccezionali casi.
Su richiesta, può essere concessa una deroga all’ordine cronologico solamente in eccezionali casi di comprovata urgenza, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. A9350, del 29/09/2011, quali:
- Procedimenti penali in corso o pendenti;
- Realizzazione di opera di pubblica utilità;
- Opera soggetta a finanziamento pubblico;
- Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza;
- Eliminazione di barriere architettoniche;
- Esigenze occupazionali o economiche comprovate;
- Atti giudiziari pendenti;
- Finanziamenti bancari in corso;
- Perfezionamenti di Atti relativi alla cessione/acquisizione del bene oggetto dell’istanza.
Le richieste di deroga all’ordine cronologico devono essere presentate secondo il modello “Allegato 4”, allegando la documentazione comprovante l’urgenza.
Le richieste prive della documentazione comprovante l’urgenza NON SONO PRESE IN CONSIDERAZIONE.