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L’autorizzazione paesaggistica “postuma”, come chiarito dall’Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con il parere n. 12633 del 20/04/2017 che si trasmette in allegato al presente documento, riguarda interventi edilizi realizzati, senza titolo, in area sottoposta a vincolo paesaggistico in epoca successiva alla loro realizzazione. In sostanza, si tratta dei casi in cui venga richiesto un accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 per opere realizzate, in assenza di titoli autorizzativi, prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico.
Tale fattispecie non configura un illecito paesaggistico e deve essere inquadrata nell’ambito operativo dell’art. 167 D.Lgs. 42/2004, con alcuni correttivi:
non si applicano i limiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del d.lgs. 42/2004 e cioè “a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.”
sono esclusi gli aspetti sanzionatori;
deve applicarsi il solo comma 5 dell’articolo 167 integrato dal dettaglio procedurale contenuto nell’art. 146 del Codice.
Ne consegue che la procedura applicabile sarà quella prevista dall’art. 167, comma 5, come dettagliatamente descritta nel precedente paragrafo relativo all’accertamento di compatibilità paesaggistica.
Gli interventi devono essere conformi agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, ivi inclusa la specifica disciplina eventualmente contenuta nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all’art. 140, comma 2, del Codice.
L’istanza di autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 167 co. 5 d.lgs. 42/2004 deve essere presentata secondo il modello Allegato 3 e deve essere corredata di tutta la documentazione in esso elencata. La modulistica è reperibile dal sito della Regione Lazio ed unificata per tutti i comuni della Regione. Alla richiesta dovranno essere allegati, oltre alla documentazione richiesta nel modulo stesso, l’assolvimento digitale della marca da ballo da Euro 16.00 ed il pagamento per i diritti di segreteria pari ad euro 125.00, da eseguirsi secondo le modalità previste dall’Amministrazione Comunale.
Delega dell’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione paesaggistica postuma per vincolo sopravvenuto secondo la procedura di cui all’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004
Con l’entrata in vigore della Legge regionale 27 febbraio 2020, n.1 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione” (pubblicata su BURL n. 17 - Supplemento n. 2 del 27/02/2020) è stata modificata la L.R. 22 Giugno 2012, n. 8 allo scopo di coordinare, razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi di accertamento della compatibilità paesaggistica, estendendo gli interventi per i quali è delegato ai Comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 co. 6 del d.lgs. 42/2004.
In particolare: all’art. 1 (Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio) è stato introdotto:
Al comma 1 la lettera l bis) - l’autorizzazione paesaggistica postuma per vincolo sopravvenuto secondo la procedura di cui all’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004;
Pertanto, a partire dal 28 febbraio 2020, le istanze di autorizzazione paesaggistica postuma per vincolo sopravvenuto secondo la procedura di cui all’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004 devono essere presentate ai Comuni dotati di delega paesaggistica. Ricordiamo che il comune di Monterotondo è inserito nell’elenco dei comuni in possesso dei requisiti necessari per il mantenimento della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica dal 1° gennaio 2010 - art. 146 e 159 del D. Lgs n. 42/2004, di cui alla determinazione n. B6832 del 28.12.2009 della Regione Lazio e successiva D.G.R. n. G16213 del 12.12.2018 di aggiornamento dei requisiti.
Restano di competenza della Regione Lazio i procedimenti non ancora conclusi relativi ad istanze presentate fino al 27 febbraio 2020 e quelli relative ad istanze ricadenti nel territorio dei Comuni NON dotati di delega paesaggistica.
In quest’ultimo caso, all’istanza dovrà essere allegata la dichiarazione del Comune sull’ammissibilità dell’intervento a quanto prescritto dall’art. 36 (ovvero art. 37) del DPR 380/2001 (Allegato 5).
Le istanze erroneamente ricevute dalla Regione Lazio saranno trasmesse ai Comuni per il seguito di competenza.
Nota Bene: tutte le procedure paesaggistiche dovranno essere presentate obbligatoriamente in modalità telematica, via PEC all'indirizzo: comune.monterotondo.rm@pec.it ,oppure attraverso il SUAP in caso di lavorazioni inerenti attività produttive.
Al fine di agevolare le trasmissioni con i vari enti preposti alla tutela dei beni e del paesaggio, è stabilito un limite di 5 mb circa per ogni singolo file allegato, comunque fino ad un massimo complessivo di 20 mb a pratica trasmessa.
Per la trasmissioni di pratiche paesaggistiche particolarmente complesse, è ammesso suddividere la pratica in più messaggi, riportando nell’oggetto degli stessi, sia il numero del messaggio, sia il numero totale dei messaggi (ad esempio: Richiedente ..., via ..., realizzazione ..., PEC 1/3; Richiedente ..., via ..., realizzazione ..., PEC 2/3; Richiedente ..., via ..., realizzazione ..., PEC 3/3).
Per maggiori informazioni relativamente al SUAP sarà necessario contattare il Servizio preposto.