Giudici popolari

L’Ufficio Elettorale deve provvedere alla formazione ed all'aggiornamento degli elenchi dei Giudici popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello.
A questo riguardo, le attribuzioni in materia sono regolate dalla legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni e integrazioni.
I cittadini iscritti nelle liste elettorali possono chiedere, entro il mese di luglio di ogni anno dispari, di essere inseriti negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise d’Appello.
L’iscrizione negli albi è condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici popolari presso la Corte d’Assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.
In questi albi devono essere iscritti, d'ufficio o su domanda, coloro che possiedono i seguenti requisiti:

  • essere elettore del Comune;
  • avere la residenza anagrafica nel Comune;
  • cittadinanza italiana;
  • buona condotta morale;
  • godimento dei diritti civili e  oolitici;
  • età non inferiore ad anni 30 e  non superiore ad anni 65;;
  • titolo di studio di scuola media di primo grado per l’iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte      d’Assise (primo grado) oppure titolo di studio di scuola media di secondo grado per l’iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise di appello (secondo grado).


Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:

 

  • i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  • gli appartenenti a Forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo      Stato in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto ei religiosi di ogni ordine o congregazione.


Gli Albi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento (biennale, ogni anno dispari).
L'ufficio di Giudice popolare è obbligatorio.