Le unioni civili
Al fine di costituire un’unione civile ai sensi della citata legge due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare congiuntamente, richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta. L’ufficiale dello stato civile provvederà ad acquisire tutti gli atti necessari ad escludere cause impeditive l'iter precedurale si divide in 2 fasi:
- prima fase: richiesta di unione formalizzata con un processo verbale;
- seconda fase: costituzione dell'unione iscritta in un atto di stato civile.
Processo verbale:
Nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all'ufficiale dello stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare:
Nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza;
L’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’art. 1, comma 4 della legge
Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’ unione civile.
Il processo verbale redatto dall ’ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti;
nello stesso verbale viene concordata la data (non prima di 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso) in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.
La costituzione dell’unione:
Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all ’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
Contestualmente le parti potranno:
rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni.
scegliere un cognome comune, scelto fra i loro cognomi, da assumere per la durata dell’unione. La parte che modifica il cognome dichiarerà se sostituire il proprio cognome con il cognome scelto o anteporlo o posporlo al proprio.
Le unioni civili possono essere celebrate all'interno del Palazzo comunale nella Cappella Barberini o nelle Sale Affrescate, appartenenti al Museo archeologico e multimediale, e nel Giardino del Cigno, antistante il Palazzo comunale.
Per tutte le informazioni consultare il nuovo Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 04/04/2024 cliccando QUI
Per consultare la tabella con le tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili , approvate con deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 11/04/2024 clicca QUI
demografico@comune.monterotondo.rm.it
Le convivenze di fatto
Le convivenze di fatto, riguardanti sia coppie omosessuali che eterosessuali, sono regolate dall'art. 1, dai commi dal 36 al 65.
La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni :
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile;
- coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune .
Il contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono anche disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza .
Il contratto , le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico e lo trasmetteranno entro dieci giorni, al comune di residenza dei conviventi, per la registrazione in anagrafe.
verusca.cuomo @comune.monterotondo.rm.it
gisella.muzzarelli@comune.monterotondo.rm.it