Censimento anagrafico-reddituale

Il Comune ha fra le proprie competenze anche quella di verificare, almeno ogni due anni, il possesso dei requisiti, da parte di nuclei assegnatari, per la permanenza negli alloggi di E.R.P. (Regolamento Regionale 20 settembre 2000 n. 2  art. 14, comma 2)

A tale scopo si richiede a tutti gli assegnatari di compilare un’ ATTESTAZIONE DI PERMANENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI PER IL MANTENIMENTO DELL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA rilasciata ai sensi dell’art.47 del DPR n.445/2000, nella quale venga dichiarato il reddito di ogni componente il nucleo, quali persone siano nell'alloggio al momento dell'autodichiarazione e il possesso, da parte di tutte le persone regolarmente presenti, dei requisiti di cui all’art. 11 della legge regionale n.12/1999.

Sulla base di quanto dichiarato vengono determinati, dal gennaio dell’anno successivo, i nuovi canoni di locazione e avviate eventuali procedure di decadenza.

Dichiarazioni mendaci sia per quanto riguarda il reddito sia per quanto riguarda le persone residenti formalmente o di fatto nell’alloggio, comportano la denuncia alle autorità competenti.

Nel caso di mancata presentazione della autodichiarazione o nel caso la stessa sia incompleta o errata, l’assegnatario verrà diffidato a sanare la situazione e in caso contrario verrà applicato il canone massimo a decorrere dal gennaio successivo e verrà avviato il procedimento di decadenza.

Responsabile di tutte le pratiche di censimento anagrafico - reddituale è il Servizio Patrimonio, Restauri e Gestione Alloggi Pubblici.