L’ospitalità temporanea

Nei casi di documentata necessità di assistenza domiciliare anche nelle ore notturne, il Comune può autorizzare la presenza temporanea nell’alloggio di E.R.P. di soggetti terzi, estranei al nucleo familiare assegnatario, al fine di assicurare l’assistenza all’assegnatario o ad altri componenti del nucleo familiare. L’assegnatario presenta al Comune istanza di autorizzazione (utilizzando l’apposito modulo richiesta_ospitalità__temporanea), producendo la documentazione comprovante la necessità di assistenza, anche notturna, e l’eventuale contratto di lavoro dell’assistente. L’ospitalità temporanea ai fini di assistenza può essere autorizzata per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro. L’assistente familiare non fissa neppure temporaneamente la propria residenza effettiva e/o anagrafica nell’alloggio di E.R.P.
Responsabile di tutte le pratiche di ospitalità temporanea è il Servizio Patrimonio, Restauri e Gestione Alloggi Pubblici.