La voltura del contratto di locazione va richiesta in caso di abbandono dell’alloggio o decesso dell’assegnatario o a seguito di separazione tra i coniugi.
In caso di abbandono dell’alloggio o decesso dell’assegnatario possono ottenere il subentro nella titolarità dell’assegnazione, quindi chiedere la voltura del contratto, solo coloro i quali già risultano regolarmente presenti nel nucleo familiare, cioè registrati come tali nella domanda di assegnazione (vedi “I requisiti”) o inseriti nel nucleo successivamente, nei casi previsti dalla legge: matrimonio o convivenza more-uxorio, nascita di figli, adozione di minori, rientro nell’alloggio del coniuge o di un figlio, ricongiungimento familiare per cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, ottenuto in conformità alla normativa statale vigente.
Chi, pur convivendo o essendo un “familiare” (nel comune significato del termine) non è regolarmente registrato come tale ai fini della normativa dell’Edilizia residenziale pubblica, non ha diritto a subentrare all’assegnatario.
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, il Comune provvede all’eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.
In caso di cessazione della convivenza more-uxorio, il genitore cui sia stata giudizialmente affidata la prole, qualora non assegnatario, subentra nell’assegnazione dell’alloggio e ha diritto a ottenere la voltura del contratto di locazione da parte del Comune.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente dalla persona avente titolo per subentrare nell’assegnazione e viene accolta solo a condizione che la verifica del possesso dei requisiti per la permanenza in un alloggio di E.R.P. abbia esito positivo.
In caso negativo viene data comunicazione del non accoglimento della richiesta di volturazione, con indicazione puntuale delle motivazioni.
Documenti necessari:
domanda dell’avente titolo al subentro sul modulo richiesta_voltura_contratto predisposto dal Comune.
La domanda deve essere, a seconda dei casi, completata con i seguenti documenti:
copia della sentenza omologata di separazione dei coniugi;
comunicazione di abbandono dell’alloggio da parte dell’assegnatario (redatta sul modulo comunicazione_abbandono_alloggio predisposto dal Comune).
Responsabile delle pratiche per la volturazione del contratto di locazione è il Servizio Patrimonio, Restauri e Gestione Alloggi Pubblici.