Dichiarazione sostitutiva per marche da bollo per l'invio telematico

Le istanze con le quali si chiede all’Amministrazione l’avvio di un procedimento nell’intento di ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo (autorizzazione, concessione, nulla-osta, ecc.), o il rilascio di un certificato o di una attestazione sono, di norma, soggette all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 3 della Tariffa – Parte prima, annessa al D.P.R. n. 642/1972, salvi i casi di esenzione previsti espressamente dalla Tabella – Allegato B, annessa allo stesso D.P.R. n. 642/1972.

 

Nel caso in cui  le istanze vengono presentate in modalità telematica il pagamento dell’imposta di bollo avverrà secondo le seguenti modalità:

 

Il bollo acquistato presso un intermediario convenzionato dovrà essere applicato sull'originale dell’istanza annullandolo con sigla o altra procedura.

L’originale della domanda va conservata per tre anni per eventuali controlli da parte dell'amministrazione.

Contestualmente il titolare o il delegato dovrà rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da compilare sul modulo predisposto) nella quale si attesta di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo indicando i dati relativi all'identificativo della marca, la data e l’indicazione del  procedimento per il quale è stata apposta.

Tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente.

Si ricorda che l'imposta di bollo deve essere assolta sia per la presentazione di istanze (Permesso di Costruire, autorizzazioni, ecc...), sia per il rilascio dell’eventuale provvedimento (art. 4, Tariffa – Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972), pertanto nel caso che all’istanza presentata segua l’emanazione del relativo provvedimento (Permesso di Costruire, autorizzazioni, ecc...), dovrà essere pagata l’imposta di bollo per il provvedimento emesso.