Accesso alla documentazione amministrativa

Accesso alla documentazione amministrativa– Dl.gs 267/00 – D.P.R. 184/06

Premessa
I cittadini, singoli o associati, che possiedono una situazione legittimante, ovvero, “giuridicamente rilevante”, possono accedere ai documenti e alle informazioni in possesso al Servizio Edilizia Privata, secondo le modalità e con i limiti previsti dalla Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Chi può fare istanza
Il titolare della concessione, autorizzazione edilizia o altri titoli previsti dalla Legge, allegando copia dell’atto di vendita, di successione o altro titolo inerente i diritti reali;

terzi incaricati (tecnico di fiducia, agenzie immobiliari, ecc.) con specifica delega del titolare;

consulente tecnico d’ufficio o di parte, nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali, con incarico rilasciato dall’Autorità Giudiziaria.

Come fare
Il richiedente deve presentare la domanda su apposito modello, ed al fine di garantire l’esatta individuazione del documento, è importante che lo stesso venga compilato in ogni sua parte.

La domanda può essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo, trasmessa per corrispondenza, allegando copia del documento di riconoscimento, ovvero tramite fax del protocollo, o posta ordinaria, mail certificata.

Costo
Come stabilito dalla delibera di Consiglio Comunale n. 19/2010, la visione della documentazione è soggetta al solo pagamento del diritto di ricerca, mentre l’estrazione delle copie è soggetta sia al pagamento dei diritti di ricerca che di riproduzione.

Il rilascio di copie conformi all’originale è invece subordinato all’esibizione di una marca da bollo del valore corrente per ogni quattro facciate, o frazione di quattro, del documento.

Nel caso il richiedente volesse far riprodurre l’elaborato tecnico in formato originale, dopo aver depositato un documento di riconoscimento, dovrà far riprodurre la copia a proprie spese, presso un laboratorio cianografico e riconsegnare l’originale all’Ufficio che provvederà a restituire il documento di riconoscimento

Termini
Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta anche nel caso in cui si riscontri l’esistenza di un contro interessato al rilascio del documento, figura introdotta dalla Legge 15/05 e regolamentata dal D.P.R. 184/06

Limiti
Sono previsti motivi di esclusione, differimento, limitazione e divieto temporaneo. Non sono ammesse richieste generiche di “intere categorie di documenti”, che comportino lo svolgimento di attività di indagine o di elaborazione da parte degli Uffici.