Contributi per abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati
(Legge 9.1.1989 n. 13 – L.R. 18.6.1991 n. 21, art. 32)
Premessa
concede i contributi per interventi atti al superamento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti).
Chi può richiedere il contributo
il disabile;
il tutore o colui che esercita la patria potestà;
l’avente a carico il disabile;
il proprietario dell’’immobile dove risiedono le suddette categorie;
il responsabile di centro o istituto residenziale per l’assistenza ai portatori di handicap, ex art. 2, Legge 62/89.
Presentazione
Gli interessati devono presentare domanda di contributo entro il 1° marzo di ogni anno, su apposito modulo, all’Ufficio Protocollo del Comune di Monterotondo.
Domande ammissibili
Sono ammissibili domande per il finanziamento di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche da eseguire (non ammissibili domande per lavori già eseguiti o in corso) nell'alloggio o immobile nel quale il richiedente ha dimora abituale (non quindi in alloggi o immobili di futura residenza o in seconde case); inoltre non sono ammissibili domande per opere da eseguire in alloggi di proprietà pubblica (quali quelli del IACP, del Comune o di altri Enti) in quanto i contributi possono essere erogati solo per interventi in edifici privati.
Interventi finanziabili
opere da realizzare su parti comuni di un edificio (per esempio una rampa di scale);
Immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o di godimento al disabile (es. all’interno di un’abitazione);
una singola opera
un insieme di opere connesse funzionalmente, cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante
Allegati
certificato medico in carta libera attestante l'handicap, può essere redatto e sottoscritto da un qualsiasi medico, deve attestare l'handicap del richiedente, indicare la patologie e le connesse obiettive difficoltà alla mobilitazione, l'eventuale menomazione o limitazione funzionale permanente (le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente);
certificato USL, o fotocopia autenticata, attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione
eventuale preventivo di spesa
Competenza
I contributi saranno erogati, attraverso il Comune e la Regione, con Fondo Speciale istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici.
Procedimento
L'interessato presenta la domanda entro il 1° marzo di ciascun anno.
L'amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza di tutti i requisiti necessari alla concessione del contributo, all'inesistenza dell'opera, al mancato inizio dei lavori ed alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio competente, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del comune e forma l'elenco che deve essere reso pubblico mediante affissione presso le casa comunale.
Viene comunicato alla regione il fabbisogno, unitamente ad un elenco delle domande ammesse ed a copia delle stesse
La regione determina il fabbisogno complessivo e trasmette al Ministro dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo per la eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Il Fondo viene annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto interministeriale in proporzione al fabbisogno indicato dalle regioni.
Le regioni ripartiscono le somme assegnate ai comuni richiedenti, privilegiando il fabbisogno dei comuni ove sono state presentate domande con diritto di precedenza.
Dopo l’avvenuto accredito del contributo al Comune e una preventiva verifica che le domande non abbiano nel frattempo perso di efficacia, viene accertato dal l’ufficio competente l’effettivo compimento delle opere e la loro conformità rispetto alle indicazioni contenute nella domanda. Successivamente alla presentazione da parte del richiedente delle fatture quietanzate si provvede all’erogazione della somma dandone comunicazione sia al richiedente che all’avente diritto.
Nell'ipotesi in cui le domande di contributo non vengono soddisfatte nell'anno di presentazione per insufficienza dei fondi, restano valide per gli anni successivi.