L’ampliamento del nucleo familiare, cioè l’inserimento di altre persone nel nucleo familiare dell’assegnatario, può essere richiesto dall’assegnatario presentando domanda al Comune di residenza
E’ disciplinato dalla Legge Regionale 6 Agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” art. 12 “Subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare”, comma 4, sotto indicato.
L'ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi:
matrimonio dell'assegnatario;
convivenza more uxorio dell'assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di legge;
accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
affidamento di minori;
rientro dei figli, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza.
L’ampliamento del nucleo familiare comporta che le persone incluse possano subentrare nell’assegnazione dell’alloggio, cioè restare a pieno titolo anche nel caso che l’assegnatario muoia o abbandoni l’alloggio.
L’accoglimento da parte del Comune della domanda di ampliamento è subordinato alla verifica che l’inclusione di nuovi componenti non comporti la perdita dei requisiti per la permanenza in un alloggio di Edilizia residenziale pubblica. Dell’esito di tale verifica viene data comunicazione anche all’assegnatario.
L’applicazione del nuovo canone, comprensivo cioè anche dei redditi dei nuovi componenti, decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, se autorizzata dal Comune.
Documenti necessari:
domanda dell’assegnatario sul modulo richiesta_ampliamento_nucleo predisposto dal Comune.
Responsabile di tutte le pratiche di ampliamento del nucleo familiare è il Servizio Patrimonio, Restauri e Gestione Alloggi Pubblici.