Regione Lazio, sostegno economico a fondo perduto a favore dei nuclei monogenitoriali

  • Immagine Bando sostegno ai nuclei monogenitoriali
    Immagine Bando sostegno ai nuclei monogenitoriali

Per ciascuna domanda selezionata LAZIOcrea S.p.A. erogherà un contributo a fondo perduto in misura pari ad € 2.500,00 fermo restando il limite massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte le domande selezionate che è pari ad Euro 400.000,00.

avviso-bando-nucleo-monogenitoriale

MODELLO-DOMANDA LAZIO CREA

Beneficiari dei contributi sono i nuclei monogenitoriali che abbiano i seguenti requisiti:
- essere composti da una donna e uno o più figli a carico che abbiano un’età compresa tra 0 e 21 (ventuno) anni al momento della presentazione della domanda 
- essere residenti in uno dei Comuni della Regione Lazio con numero di abitanti compreso tra 10.000 e 60.000;
- essere in situazione di indigenza e sotto la soglia di povertà secondo il parametro I.S.T.A.T. (2020) i cui valori sono indicati nel prospetto All. 2. 
 
La domanda di contributo deve essere presentata, all'ufficio protocollo del Comune di Monterotondo,con in allegato copia del documento del dichiarante firmata, pena l’esclusione, a decorrere dalle ore 10:00 del 27 ottobre 2021 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 25 novembre 2021 per permettere ai Servizi Sociali il caricamento della domanda sulla piattaforma informatica disponibile al seguente link: https://app.regione.lazio.it/sostegnodonna 

La domanda deve essere presentata a cura dei Servizi Sociali del Comune di residenza di ciascuna beneficiaria, su istanza di quest’ultima  contattando il numero: 06-90964202

In data 11/11/2021 sono stati pubblicati da LazioCrea i chiarimenti sui requisiti di partecipazione al bando FAQ che invitiamo tutte le interessate a leggere attentamente prima di presentare la domanda

In particolare richiamiamo l'attenzione sulla FAQ N. 19

1) Le condizioni di nucleo monogenitoriale riconosciute sono le seguenti:

  • vedova;

  • nubile con figlio non riconosciuto dall’altro genitore;

  • in altre situazioni di allontanamento o abbandono di uno dei coniugi accertati in sede giurisdizionale e previste dal DPCM 221/99 e successive modifiche;

  • legalmente separata, divorziata come previsto dal DPCM 221/99 e successive modifiche;

  • nubile con figlio riconosciuto dall’altro genitore non convivente.

 

Il nucleo di fatto ed il nucleo anagrafico devono coincidere.

2) Non è necessario che i figli abbiano il cognome solo della madre.